l’accordo di mirafiori e l’ammucchiata neocorporativa

l’accordo di mirafiori e l’ammucchiata neocorporativa

Il 13 e il 14 gennaio scade l’ultimatum padronale e a Mirafiori si voterà per quello che la FIOM ha giustamente definito il referendum della paura. Marchionne ha già minacciato che se non dovessero prevalere i Si la FIAT non investirebbe più nello stabilimento torinese, e comprendiamo bene cosa questo possa significare per chi già adesso deve tirare avanti con la cassa integrazione: un vero e proprio ricatto. Del resto per farsi un’idea della cornice “democratica” in cui si svolgerà la consultazione basta leggersi le dichiarazioni del segretario provinciale di Torino della Uilm, che a chi gli chiedeva delle sue previsioni ottimistiche su un plebiscito a favore dell’accordo ha risposto: “Andrà molto bene, ne sono certo, perché la gente ha molto timore per il futuro”. Aggiungiamoci pure il fatto che gli operai saranno chiamati ad esprimersi a pochissimi giorni dal loro rientro in fabbrica, senza aver avuto così la possibilità di discutere collettivamente, nelle assemblee, dell’accordo e che il voto arriva dopo settimane di un martellamento mediatico che definire unanime è un eufemismo. In questi giorni, com’era già accaduto prima del referendum di Pomigliano, tutti i maggiori organi di informazione sono stati arruolati nell’ufficio stampa della FIAT. Giornalisti embedded hanno redatto pezzi degni del cinegiornale dell’Istituto Luce oppure hanno interpellato politici, giuslavoristi ed economisti altrettanto embedded pronti a giurare e a spergiurare che i punti contenuti nell’accordo son dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive. Visto che per istinto non ci fidiamo affatto di lorsignori e dei loro scriba, vorremmo  provare a analizzare criticamente alcune parti di quell’accordo (lo trovi per intero qui) appoggiandoci a due documenti, il primo prodotto dalla FIOM (leggi) e il secondo dalla redazione di Operai Contro (leggi). Le parti in corsivo sono citazioni testuali dell’accordo.

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA’

“le parti del presente accordo integrano la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro, sicché la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari conservativi e non, per mancanze e comporta il venir meno dell’efficacia nei suoi confronti delle altre clausole.”

Significativamente l’accordo si apre con la minaccia delle ritorsioni che potrebbero abbattersi su chi, una volta entrato in vigore, non rispettasse i termini dello stesso. Il singolo lavoratore, nel passaggio alla Joint Venture, dovrà firmare individualmente l’accettazione dell’accordo in ogni sua parte, pertanto se non rispetterà quanto sottoscritto sarà passibile di provvedimenti disciplinari fino ad arrivare al licenziamento. In questo modo, ad esempio, gli scioperi che da sempre i lavoratori fanno per intervenire sui ritmi di lavoro imposti loro dall’azienda diverrebbero sanzionabili perché in contrasto con l’organizzazione del lavoro stabilita, sempre secondo l’accordo, applicando il metodo Ergo-Uas (vedi dopo). Questo con buona pace dell’articolo 40 della Costituzione Italiana che tutela la libertà di sciopero sottoponendola all’esclusivo vincolo delle leggi dello Stato in materia, e non certo agli accordi tra le parti.  E’ cosa nota, però, che in questo strano paese chiamato italia di costituzioni da sempre ne esistono due, una formale e una reale, e la prima non sembra valere un granchè all’interno degli stabilimenti padronali.

“il mancato rispetto degli impegni assunti nell’intesa dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale interna, anche a livello di singoli comportamenti, libera l’azienda dagli obblighi derivanti dall’accordo e in materia di trattenute sindacai, permessi sindacali retribuiti per i componenti del direttivo e di permessi sindacali aggiuntivi rispetto alla legge.”

Ovviamente la minaccia si estende ovviamente anche alle rappresentanze sindacali che, pur se ormai addomesticate (vedi dopo), potrebbero essere sanzionate tanto quanto il singolo lavoratore.

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE

“Le parti riconoscono alla Commissione Paritetica di Conciliazione la qualità di sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nonché per esaminare l’operatività delle conseguenze ivi previste nei confronti delle organizzazioni sindacali, fermo restando che, in assenza di valutazione congiunta delle parti, l’Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità del presente accordo.

“La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.”

Visto che gli attriti sono sempre e comunque possibili e visto che anche la forma in fondo vuole la sua parte, nell’accordo viene contemplata la costituzione di una commissione a cui verrebbe affidata la risoluzione delle eventuali controversie. Si tratta ovviamente di una buffonata, in primo luogo perchè questo organismo verrebbe costituito da sindacati ormai ampiamente addomesticati (vedi dopo). Tra l’altro senza “pesarne” la reale rappresentatività in fabbrica, visto che ce ne sarà uno per organizzazione e per di più indicato dalla segreteria nazionale. Ma soprattutto perché qualora l’unanimità non venga raggiunta, magari perché il collare di qualcuno di questi sindacalisti gialli s’è allentato, la  FIAT si riserva il diritto di fare come crede. Cioè, o si fa quello che dico io, oppure si fa quello che dico io. Altrimenti c’è sempre una terza opzione: si fa come dico io. Una pagliacciata degna della serietà e della credibilità di chi ha fimato questo accordo.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

“Le parti intendono proficuamente superata la fase di sperimentazione dell’applicazione del sistema Ergo UAS avviata a luglio 2008. Pertanto a decorrere dal 4 aprile 2011, esperite le procedure tecniche di disdetta e recesso degli accordi aziendali vigenti in tema di regolamentazione della prestazione lavorativa, presso lo stabilimento Mirafiori Plant sarà definitivamente applicato su tutte le lavorazioni il sistema Ergo UAS (…)”

Visto che gran parte del battage mediatico di questi mesi si è concentrato sulla cosiddetta produttività e che l’adozione del nuovo sistema di regolamentazione dell’attività lavorativa poggia proprio su questo assunto, vale la pena di approfondire meglio questo argomento consapevoli che la scienza e la tecnologia sono tutto fuorché neutre, ricordando che stiamo parlando di essere umani e non di appendici delle macchine o di robot e scusandoci in anticipo per alcuni tecnicismi purtroppo ineliminabili. Il metodo Ergo UAS è un sistema che si propone di definire degli standard per la misurazione della prestazione lavorativa attraverso l’integrazione di una specifica metodologia di analisi dei tempi e dei metodi di lavoro (UAS è l’acronimo di Universal Analisys System) con un altrettanto specifica metodologia di controllo per l’analisi dei fattori di rischio ergonomici ad esso associati (il termine Ergo è la versione semplificata della sigla EAWS, European Assembly Worksheet).  Una delle innovazioni introdotte dal sistema UAS è la descrizione della sequenza delle operazioni necessarie ad uno specifico compito lavorativo attraverso l’aggregazione dei movimenti elementari effettuati dal lavoratore (ad es. i movimenti elementari “raggiungere, afferrare, muovere, ruotare, posizionare, rilasciare ecc” vengono aggregati nelle operazioni “prendere e piazzare”).  I precedenti sistemi di misurazione della prestazione lavorativa industriale, collocabili tutti nella categoria dei cosiddetti sistemi a tempi predeterminati (PTS, Predetermined Time System), suddividevano il più possibile i compiti lavorativi nei movimenti degli arti, e del corpo ad esso necessari ed assegnavano ad ognuno di essi un determinato valore proponendosi così di definire i tempi ed il ritmo standard di una prestazione lavorativa. Ad esempio, il sistema MTM (Method Time Measurement), uno dei PTS più utilizzati a livello internazionale, scompone qualsiasi operazione manuale nei movimenti elementari (nel senso che non sono ulteriormente suddivisibili) necessari per eseguirla ed assegna ad ognuno di essi, sulla base della natura del movimento e delle condizioni in cui viene effettuato, un tempo standard predeterminato calcolato in TMU (la TMU-Time Measurement Unit è l’unità di misura più utilizzata dal MTM e 27,8 TMU corrispondono ad 1 secondo). L’operazione “prendere e posizionare un oggetto”, ad esempio, viene scomposta nei movimenti elementari “raggiungere, afferrare, muovere, ruotare, posizionare, rilasciare, ecc”. Sulla base di analisi statistiche sono state quindi definite delle tabelle, la cui validità scientifica è relativa e discutibile, che assegnano i tempi standard per i movimenti elementari degli arti. Ad esempio, il tempo necessario per raggiungere un oggetto a distanza di 20 centimetri è di 10,5 TMU. Quindi per definire i ritmi di lavoro in un’azienda l’analista “tempi e metodi”, sulla base di tali tabelle, osserva un lavoratore “con un rendimento medio” ed assegna i valori del tempo “base” necessari alle varie operazioni. Dopo aver definito questo tempo “base”, o normalizzato, l’analista calcola le percentuali di tempo che derivano dai cosiddetti fattori di “maggiorazione” o di riposo, arrivando quindi alla definizione del tempo effettivo necessario per l’esecuzione di uno specifico compito lavorativo. La specificità del metodo Ergo UAS rispetto agli altri sistemi di misurazione del lavoro, risiede proprio nella metodologia utilizzata per definire questi fattori di “riposo”. Mentre i sistemi “tradizionali” si focalizzano prevalentemente sui fattori di riposo di tipo tecnico-organizzativo (riposo fisiologico, imprevisti, rifornimenti, ecc), Ergo UAS prevede un’analisi articolata anche dei fattori di rischio ergonomico attraverso la valutazione del carico bio-meccanico statico (l’assunzione ed il mantenimento di posture a rischio) e dinamico (la frequenza dei movimenti degli arti superiori). Si tratta per l’appunto della parte Ergo del sistema che si sostanzia nella determinazione di una lista di controllo (cheklist) attraverso cui effettuare una quantificazione del rischio ergonomico, sia nelle fasi di progettazione delle nuove postazioni di lavoro che su quelle già esistenti. La checklist è suddivisa in 5 sezioni ognuna delle quali si occupa di uno specifico fattore potenziale di rischio ergonomico: A-Caratteristiche delle posture, B-Azioni di forza, C-Movimentazione dei carichi, D-Azioni dell’arto superiore ad alta frequenza e basso carico (presenza di vibrazioni, utilizzo di martelli ecc.), E-Fattori complementari. Sulla base del confronto tra le caratteristiche di una postazione di lavoro e le tabelle di riferimento della checklist vengono assegnati dei valori per ognuna delle sezioni. Mentre i valori delle prime quattro sezioni si sommano per ottenere un indice di rischio ergonomico relativo al “corpo intero” (whole body), i valori della sezione E (fattori complementari) vengono invece considerati a parte. L’indice di rischio finale della checklist deriva dalla scelta del valore più elevato tra quello ottenuto dalla somma dei valori delle sezioni A-D (whole body) e quello della sezione E e può essere classificato come “verde” (assente- lieve) per valori tra 0-25, “giallo” (rischio medio) tra 26-50 oppure “rosso” (rischio elevato) per valori oltre 50. Dopo la compilazione della checklist si passa quindi alla fase d’integrazione tra la parte Ergo e quella UAS (la parte relativa alla metrica del lavoro) per la definizione del fattore di riposo (o di maggiorazione) ergonomico che viene poi sommato a quello più specificatamente “tecnico-organizzativo”. Si ottiene così il fattore di riposo (o di maggiorazione) complessivo del tempo di ciclo di una postazione lavorativa (o della cadenza di una linea di montaggio), fattore che corrisponde al cosiddetto tempo passivo, o d’insaturazione, dell’attività del lavoratore.

Precedentemente questo aspetto, che in ultima analisi determina l’intensità e i ritmi dello sforzo a cui è sottoposto un lavoratore, era regolato in base all’accordo del 1971 che al punto 2 della parte III recitava: “Le lavorazioni sulle linee di montaggio meccanizzate…l’indice di saturazione massima individuale nell’arco delle 8 ore non sarà superiore ai seguenti livelli:
88% per le linee con tempi di cadenza superiore a 4 minuti
87% per le linee con tempi di cadenza superiore a 4 minuti a 2 minuti
86% per le linee con tempi di cadenza superiore a 4 minuti di 2 minuti e inferiori
84% per le linee con tempi di cadenza superiore a 4 minuti  di 1 minuti  e inferiori.”

Il confronto tra i 2 criteri di calcolo del fattore di riposo del tempo di ciclo (per chi volesse approfondire leggi qui) evidenzia una netta differenza tra i risultati ottenuti per le posture “non disagevoli” e per quelle indicate come “disagevoli”. Per le prime Ergo-UAS assegna fattori di riposo molto più bassi della tabella contenuta nell’accordo del 1971 (in particolare per le posture “eretto” e per quella “sdraiato” la differenza va dal 4 al 5% del tempo di ciclo), mentre per le posture “disagevoli” vengono assegnati dei valori significativamente più elevati rispetto alla medesima tabella. Questo perchè l’accordo del 1971 prevedeva (per le posture “eretto” e “sdraiato”) una soglia minima del 4-5% di fattore di riposo per compensare, al di là del livello di rischio muscolo-scheletrico, la fatica di dover lavorare su postazioni a ritmo vincolato. Il sistema adottato dall’accordo firmato lo scorso 23 dicembre abolisce completamente questa compensazione e assegna il fattore di maggiorazione solo in caso di rischio ergonomico (sovraccarico biomeccanico); non sembra affatto “casuale” che questo avvenga  proprio sulle postazioni in cui si lavora “in piedi”, quelle, cioè, più diffuse in fabbrica. Il rischio di un utilizzo “aziendale” di Ergo-UAS, quindi, potrebbe essere il seguente: l’azienda “migliora” le caratteristiche ergonomiche di una postazione di lavoro in modo da ottenere (con la checklist EAWS) valori inferiori a 25 e, di conseguenza, aumenta il livello di saturazione della prestazione lavorativa riducendo il fattore di riposo contrattato in precedenza negli accordi sindacali del 1971. Forse qualcuno potrà sorridere considerando che stiamo parlando di secondi, ma eliminare il 5% di fattore di riposo per un singolo ciclo, ad esempio, corrisponde all’eliminazione di 24 minuti di riposo in un turno di 8 ore.

“Le soluzioni ergonomiche migliorative, derivanti dall’applicazione del sistema Ergo UAS, permettono, sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movemento continuo, un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo, nell’arco del turno di lavoro, che sostituiscono le attuali tre pause di cui due da 15 minuti e una da dieci.”

Così come a Pomigliano, anche a Mirafiori verranno tagliate le pause di 10 minuti che, sommati al taglio dei tempi di riposo descritti sopra non faranno altro che aumentare i ritmi. Tutto questo oltre ad accrescere il livello di sfruttamento non potrà che incidere negativamente sulla salute dei lavoratori aumentandone il rischio di contrarre malattie professionali. Come se ciò non bastasse per i lavoratori della Joint Venture è previsto un ulteriore inasprimento visto che, come recita sempre l’accordo, si verificheranno le condizioni per collocare la pausa mensa alla fine del turno di lavoro.

“L’importo forfetario, da corrispondere solo per le ore di effettiva prestazione lavorativa, con l’esclusione tra l’altro delle ore di inattività, della mezzora retribuita per la refezione e delle assenze la cui copertura retributiva è per legge e/o contratto parificata alla prestazione lavorativa, è concordato, per tutti gli aventi diritto, in misura di 0,1877 euro lordi/ora.”

Quindi, in un turno di otto ore, in cambio dei 34 minuti di riposo che gli verranno sottratti l’operaio riceverà ben 1,5 euro lordi. Nel frattempo lo stesso operaio, che al netto delle tasse potrà forse permettersi un caffè in più al bar, avrà erogato al padrone qualcosa come 56712 TMU. Il che, secondo le tabelle allegate al contratto, equivale, tanto per fare un esempio, a “prendere e piazzare” un oggetto dal peso di circa 8 Kg e posto a una distanza che va dai 20 ai 50 cm per 756 volte. Insomma, è inutile penasare al tempo libero tanto alla palestra ci pensano Marchionne, Bonanni e Angeletti.

ASSENTEISMO

“Le parti convengono di istituire per Mirafiori Plant una commissione paritetica, composta da un componente per Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e altrettanti di parte aziendale, per monitorare l’andamento del fenomeno assenteismo per malattia. La suddetta commissione opererà come segue.
Nel corso del mese di luglio 2011 verificherà il dato consuntivo medio dell’assenteismo per malattia per il periodo gennaio-giugno 2011 riferita agli operai e, nell’eventualità che lo stesso non risulti inferiore al 6% medio, si darà corso alla disciplina di cui al punto A.
A) Dal primo luglio 2011, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell’arco dei 12 mesi precedenti per oltre due volte per eventi giustificati come malattia e caratterizzati da identiche modalità non verrà riconosciuto per il primo giorno d’assenza alcun trattamento economico a carico dell’azienda…
Qualora a gennaio 2012 la Commissione rilevi che il tasso d’assenteismo medio per malattia riferito al secondo semestre 2011 non è sceso sotto il 4% verrà applicata la disciplina riportata al sottostante punto B.
B) Dal primo gennaio 2012, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell’arco dei 12 mesi precedenti per oltre due volte per eventi giustificati come malattia e caratterizzati da identiche modalità non verrà riconosciuto per i primi due giorni d’assenza alcun trattamento economico a carico dell’azienda…
Per gli anni successivi al 2012 nel caso in cui il tasso di assenteismo per malattia, riferito all’anno precedente, non sia inferiore al 3,5% si applicherà la disciplina di cui al punto B.”

Appare evidente come grazie alla complicità del sindacalismo giallo sia stato creato un processo di forte penalizzazione dei lavoratori in caso di malattia non riconoscendo parte del trattamento retributivo previsto dal CCNL per le aziende metalmeccaniche. Questa parte dell’accordo è particolarmente odiosa perché, oltre a far pagare al singolo lavoratore dinamiche collettive, si coniuga “perfettamente” col punto analizzato precedentemente e con quello degli orari (vedi dopo). Ti faccio lavorare di più, con maggiore intensità, aumento le probabilità che tu contragga una malattia professionale e poi non ti pago i primi giorni della malattia stessa. Ad esempio, hai una discopatia perché sono anni che stai otto ore fermo in piedi? Ti è venuto il mal di schiena proprio di lunedì? Peggio per te, o ti imbottisci di Voltarene vieni a lavorare lo stesso oppure perdi la giornata.

LAVORATORI CON IDONEITA’ SPECIFICHE

“Le parti riconoscono che il sistema Ergo UAS è in gradi di fornire una serie di elementi propri della postazione lavorativa che sono in grado di agevolare il giudizio del medico competente sull’idoneità specifica del lavoratore alla postazione in esame. Il sistema pertanto possiede la duplice valenza di prevenire l’insorgenza di patologie, attraverso la corretta definizione del rischio in fase progettuale e preliminare e supportare la corretta gestione del personale con idoneità specifiche.”

E qui si chiude il cerchio, grazie al metodo Ergo UAS come per magia molti di quei lavoratori, che fino ad oggi erano considerati inidonei ad alcune postazioni, potranno essere nuovamente giudicati abili e riportati alle loro vecchie mansioni.

ORARIO DI LAVORO (valido per la Joint Venture)

“Vengono definiti i seguenti schemi di orario da applicarsi  al verificarsi delle esigenze produttive che comportino l’adozione di 15 turni settimanali e oltre 8 ore di utilizzo impianti sino a 6 giorni alla settimana.
1° schema d’orario – 15 turni (8 ore x 3 turni x 5 giorni alla settimana) (…)
2° schema d’orario – 18 turni (8 ore x 3 turni x 6 giorni alla settimana) (…)”

“Al verificarsi di situazioni che comportino il passaggio da 10 turni a rotazione a 15 turni a rotazione e da 15 turni a rotazione a 18 turni a rotazione, l’Azienda prima di applicare il nuovo schema avvierà una un esame con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e la rappresentanza Sindacale per illustrare le condizioni che impongono, valutato anche il ricorso al lavoro straordinario, l’adozione del nuovo schema d’orario…”

“La procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’Azienda…”

“In occasione della procedura di passaggio dai 15 ai 18 turni la Parti valuteranno anche l’eventuale sperimentazione, per un periodo non inferiore ai 12 mesi, di uno schema di orario che utilizzi gli impianti per 6 giorni alla settimana per 12 turni settimanali (10 ore x 2 turni x 6 giorni).”

Per la serie scordatevi ogni possibilità di organizzare la vostra vita al di fuori della fabbrica. Scordatevi i ritmi biologici, scordatevi il giorno e la notte. Scordatevi i ritmi sociali, scordatevi i sabati e le domeniche con la vostra famiglia o i giorni liberi. La FIAT potrà passare da uno schema all’altro con un preavviso di soli 15 giorni arrivando addirittura a ipotizzare turni di 10 ore al giorno, una pura follia.

LAVORO STRAORDINARIO PRODUTTIVO

“Per fra fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di mercato, l’Azienda potrà far ricorso a lavoro straordinario per 120 ore annue pro capite, senza preventivo accordo sindacale, da effettuare a turni interi, in caso di utilizzo impianti a 10 e 15 turni settimanali nelle giornate di sabato a due turni e negli altri schemi nelle giornate di riposo.”

Lo straordinario obbligatorio viene quindi triplicato e portato da 40  a 120 ore (15 giornate intere nell’arco dell’anno) senza preventivo accordo sindacale, per il commento vale quello che abbiamo detto sopra.

RECUPERI PRODUTTIVI

“Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi”

A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, recitava così il proverbio preferito da Andreotti e l’impressione è che con questa formula si intendano le interruzioni per… sciopero. Magari in un altro stabilimento, magari in un altro paese. Così lo straordinario obbligatorio verrebbe adoperato gli operai gli uni contro gli altri.

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Infine, in un paragrafo specifico l’accordo firmato lo scorso 23 dicembre disciplina la rappresentanza sindacale espellendo ogni forma di sindacalismo conflittuale (anche qui vale il discorso delle due costituzioni) attraverso:

CANCELLAZIONE RSU: non ci saranno più le RSU elette liberamente e democraticamente dai lavoratori che verranno sostituite dalle “vecchie” RSA  (Rappresentanze Sindacali Aziendali) previste dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e nominate esclusivamente dalle Segreterie Nazionali dei sindacati. Inoltre potranno nominare propri rappresentanti nelle RSA solo le organizzazioni firmatarie dell’accordo, mentre coloro che non hanno firmato, non potranno nominare nessun rappresentante e i lavoratori saranno impossibilitati ad eleggere propri rappresentanti facenti parte delle organizzazioni non firmatarie (ad esempio la FIOM-CGIL).
Viene dunque totalmente smantellata la rappresentanza sindacale e i lavoratori non potranno più eleggere i propri rappresentanti in modo libero e segreto. Sarà dunque il padrone a scegliere con chi parlare, di cosa parlare e quando farlo.

CANCELLAZIONE DELLE ASSEMBLEE: le assemblee potranno essere indette e svolte solo da coloro che hanno firmato l’intesa. le organizzazioni non firmatarie, anche se confederali, non avranno più il diritto di indire assemblee (nemmeno l’ora di organizzazione), privando i lavoratori di un confronto democratico con organizzazioni sindacali non “accondiscendenti”.

CANCELLAZIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
: stesso principio vale per i contributi sindacali ovvero la trattenuta in busta paga del lavoratore della quota tessera. Il diritto di ricevere direttamente sul conto corrente bancario la quota di trattenuta sindacale lo avranno solo i firmatari dell’accordo.

CANCELLAZIONE DEI PERMESSI SINDACALI
: le ore di permesso saranno riconosciute solo ai membri interni nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Il monte ore sarà stabilito di anno in anno senza nessun tipo di criterio e dentro il monte ore ci saranno anche le ore dei
direttivi.

Sembra che il buon Marchionne, per restare in linea col sistema di potere feudale che sta cercando di restaurare, avesse chiesto di inserire anche una clausola sullo Ius Primae Noctis, ma pare che Bonanni si sia ingelosito a tal punto da convincere il suo nuovo amante a rinunciare a questo privilegio. Sarà per il prossimo contratto…